Dichiarazione dei diritti del bambino

Assemblea generale delle Nazioni Unite, 20
Novembre 1959
Considerato che, nello Statuto, i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato
la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore
della persona umana, e che essi si sono dichiarati decisi a favorire il
progresso sociale e a instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore
libertà;
Considerato che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le
Nazioni Unite hanno proclamato che tutti possono godere di tutti i diritti e di
tutte le libertà che vi sono enunciate senza distinzione alcuna, specialmente di
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di
ogni altra opinione, di origine nazionale e sociale, di condizioni economiche,
di nascita o di ogni altra condizione;
Considerato che il bambino, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale,
ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa una
adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita;
Considerato che la necessità di tale particolare protezione è stata enunciata
nella Dichiarazione del 1924 sui diritti del bambino ed è stata riconosciuta
nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come anche negli statuti
degli Istituti specializzati e delle Organizzazioni internazionali che si
dedicano al benessere dell'infanzia;
Considerato che l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se
stessa;
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama la presente Dichiarazione dei Diritti del Bambino affinché esso abbia un'infanzia felice e possa godere, nell'interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita i genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurarne il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei seguenti principi:
1-Il bambino deve godere di tutti i diritti
enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti debbono essere
riconosciuti a tutti i bambini senza eccezione alcuna, e senza distinzione o
discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la
religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o
sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione, sia che
si riferisca al bambino stesso o alla sua famiglia.
2-Il bambino deve beneficiare di una speciale
protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad
altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e
normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale, in
condizioni di libertà e di dignità. Nella adozione delle leggi rivolte a tal
fine, la considerazione determinante deve essere il superiore interesse del
bambino.
3-Il bambino ha diritto, sin dalla nascita, a un
nome e a una sua nazionalità.
4-Il bambino deve beneficiare della sicurezza
sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono
essere assicurate, a lui e alla madre le cure mediche e la protezione sociale
adeguata, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita. Il
bambino ha diritto ad una alimentazione, a un alloggio, a svaghi e a cure
mediche adeguati.
5-Il bambino che si trova in situazioni di
minorazione fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento,
l'educazione e le cure speciali di cui abbisogna per il suo stato o per la sua
condizione.
6-Il bambino, per lo sviluppo armonioso della sua
personalità, ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è
possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni
caso, in un'atmosfera di affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo
circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla
madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare
dei bambini senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di
sussistenza. È desiderabile che alle famiglie numerose siano concessi sussidi
statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figli.
7-Il bambino ha diritto a un'educazione che, almeno
a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a
godere di un'educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli
consenta in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue
facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e
sociale, e di divenire un bambino utile alla società. Il superiore interesse del
bambino deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua
educazione, del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui
genitori. Il bambino deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e ad
attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i
poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale
diritto.
8-In tutte le circostanze il bambino deve essere
fra i primi a ricevere protezione e soccorso.
9-Il bambino deve essere protetto contro ogni forma
di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a
nessuna forma di tratta. Il bambino non deve essere inserito nell'attività
produttiva prima di aver raggiunto un'età minima adatta. In nessun caso deve
essere costretto o autorizzato ad assumere una occupazione o un impiego che
nuociano alla salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale, o morale.
10-Il bambino deve essere protetto contro le
pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione
religiosa e a ogni altra forma di discriminazione. Deve essere educato in uno
spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di
fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue
energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili.